Art. 73 Ricorsi
1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005257 sul Tribunale federale.258 2 Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l’autorità competente secondo il diritto cantonale e l’Amministrazione federale delle contribuzioni. 3 ...259 258 Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). 259 Abrogato dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). |