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Art. 78c Disposizioni transitorie relative alla modifica dell’8 ottobre 2004 267
1 Le multe ai sensi dell’articolo 57 capoverso 3268 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione. 2 A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni. 267 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051; FF 2004 12391253). |