Art. 11
1 Per i coniugi che vivono in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.82 2 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente. 3 Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un’imposta annua intera. 4 Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 200583 contro il lavoro nero. Le imposte cantonali e comunali sul reddito risultano così saldate. L’articolo 37 capoverso 1 lettera a si applica per analogia. Le imposte vanno consegnate periodicamente alla competente cassa di compensazione AVS. Questa rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate. Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 37 capoverso 3 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.84 5 In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l’imposta sull’importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l’ammissibilità di un riscatto secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L’aliquota applicabile all’importo restante delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d’imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l’impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell’anno in cui è deceduto l’ereditando.85 82 Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). 84 Introdotto dell’all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 85 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). |