Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 13 Oggetto dell’imposta
1 L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. 2 La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario. 3 Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.90 4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili. 90 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). |