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Art. 18 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio 97
1 I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio. 2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale. 3 Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 3 cpv. 3). Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso 3 e 17 capoversi 3 e 4 si applicano per analogia. 97 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |