Art. 26 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale 144
1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile. 2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri. 3 Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto.145 144 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 145 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). |