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Art. 26a Utili di persone giuridiche con scopi ideali 146
Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano un importo stabilito dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. 146 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655). |