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Art. 36a Imposta considerata 183
1 L’imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. 2 Per i coniugi con doppio reddito si può prevedere per il coniuge una rettifica del reddito da attività lucrativa determinante ai fini dell’aliquota. 183 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |