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Art. 39 Obblighi delle autorità
1 Le persone incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo l’obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale. 2 Le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione. 3 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta. 4 ...189 189 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d’assicurato dell’AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dall’all. n. 20 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). BGE
150 II 73 (9C_14/2023) from 21. November 2023
Regeste: Art. 151 Abs. 1 DBG und Art. 53 Abs. 1 StHG; Nachsteuerverfahren durch einen Kanton, in dem eine Gesellschaft eine Zweigniederlassung betreibt, nachdem der Sitzkanton seine Veranlagungsverfügung erlassen hat (Änderung der Rechtsprechung). Der Grundsatz, wonach der Kanton des Nebensteuerdomizils, welcher vor dem Kanton des Hauptsteuerdomizils eine definitive Veranlagungsverfügung erlassen hat, sein Recht, ein Nachsteuerverfahren (oder gar ein Steuerhinterziehungsverfahren) zu eröffnen, selbst dann verwirkt hat, wenn die Voraussetzungen für ein solches erfüllt wären, wird aufgegeben (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.2). |