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Art. 43 Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni
1 I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un’attestazione sull’insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni. 1bis Se il rapporto d’impiego di un lavoratore di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a e abis termina nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente rilascia, su richiesta del lavoratore, un’attestazione contenente i dati rilevanti relativi all’attività lucrativa dipendente necessari all’applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.195 2 Se nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. 195 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650). |