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Art. 46 Tassazione
1 L’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie. 2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate al contribuente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione. 3 L’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. |