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Art. 54
1 In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L’inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza. 2 L’inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso. 3 I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell’inventario. |