|
Art. 57 Casi particolari
1 Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d’imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima. Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell’articolo 56 capoverso 3. 2 L’articolo 56 capoverso 3 si applica alla persona giuridica se nell’esercizio della sua attività ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo. 3 ...215 4 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l’articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d’imposta non costituisce infrazione ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3.216 215 Abrogato dal n. I 2 della LF dell’8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1051; FF 2004 12391253). Vedi anche l’art. 78cqui appresso. 216 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20072973; FF 2006 36973715). |