Art. 57a Avvio di un procedimento penale per sottrazione d’imposta 221
1 L’avvio di un procedimento penale per sottrazione d’imposta è comunicato per scritto all’interessato. A quest’ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento. 2 I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali. 221 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20072973; FF 2006 36973715). |