Art. 6 Imposizione secondo il dispendio 14
1 Il Cantone può concedere il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, un’imposta calcolata sul dispendio alle persone fisiche che:
2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. 3 L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:
4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria. 5 I Cantoni determinano in che modo l’imposizione secondo il dispendio copre l’imposta sulla sostanza. 6 L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti:
7 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 779; FF 2011 5433). Vedi anche l’art. 78e qui appresso. |