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Art. 71 Collaborazione
1 I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali. 2 I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all’applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari. 3 Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati uniforme per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.232 232 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 673; FF 2020 4215). |