|
Art. 72t Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015 254
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 26a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 26asi applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l’importo di cui all’articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 1990255 sull’imposta federale diretta. 254 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655). |