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Art. 74 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantonali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.267 267 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390). |