Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 78 Sequestro 270
I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889271 sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. L’opposizione al decreto di sequestro prevista dall’articolo 278 LEF non è ammessa. 270 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). |