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Art. 11 Collaborazione con l’esercito
1 Il SIC informa le unità competenti del Servizio informazioni dell’esercito e del servizio di sicurezza militare in merito ai fatti che possono incidere sull’esecuzione dei loro compiti. 2 Nell’ambito dei contatti militari internazionali il SIC può collaborare con i servizi competenti dell’esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale. 3 Il Consiglio federale disciplina:
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