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Art. 16 Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti
1 Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP. 2 La segnalazione di una persona o di un veicolo è ammessa unicamente se sussistono indizi fondati che:
3 La segnalazione non è ammessa se è finalizzata a sorvegliare il veicolo di terzi appartenenti a uno dei gruppi professionali di cui agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale (CPP)7. |