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Art. 18 Identità fittizie
1 Il capo del DDPS può autorizzare l’assegnazione di un’identità fittizia alle persone indicate di seguito per garantire la loro sicurezza o l’acquisizione di informazioni:
2 L’identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l’acquisizione di informazioni. L’utilizzazione è limitata:
3 L’utilizzazione di un’identità fittizia per l’acquisizione di informazioni è ammessa soltanto se concerne uno dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 e se:
4 Il SIC può allestire o modificare documenti d’identità, attestati e altri documenti nonché dati riferiti a persone per creare e conservare identità fittizie. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC. 5 Il SIC adotta le misure necessarie per prevenire lo smascheramento. |