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Art. 20 Obbligo speciale di informazione e di comunicazione
1 Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti:
2 Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate ad informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza. 3 Le autorità di cui al capoverso 1 comunicano spontaneamente informazioni al SIC quando constatano una minaccia concreta e grave per la sicurezza interna o esterna.12 4 Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Definisce l’estensione dell’obbligo di comunicazione e la procedura per fornire le informazioni. 11 RS 955.0 12 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 12 mar. 2020, pubblicata il 24 mar. 2020, concerne solamente il testo francese (RU 2020 1057). |