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Art. 23 Informazioni fornite o comunicate da terzi
1 Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona. 2 Il SIC può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni. 3 Eccettuato il caso in cui l’acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC rende attenta la persona alla quale richiede informazioni che è libera di comunicarle o meno. |