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Art. 28 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ordinate nei confronti di terzi
1 Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione anche nei confronti di terzi se sussistono indizi fondati che la persona riguardo alla quale vengono acquisite informazioni utilizza locali, veicoli o contenitori oppure indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di terzi per trasmettere, ricevere o conservare informazioni. 2 La misura non può essere ordinata se i terzi appartengono a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171–173 CPP19. 19 RS 312.0 |