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Art. 34 Collaborazione e mandati nell’ambito dell’acquisizione
1 Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l’esecuzione a tali servizi, sempre che offrano la garanzia di eseguire l’acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge. 2 Il SIC può eccezionalmente collaborare anche con privati o assegnare loro mandati, se è necessario per motivi tecnici o di accesso all’oggetto dell’acquisizione ed essi offrono la garanzia di eseguire l’acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge. |