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Art. 35 Protezione delle fonti
1 Il SIC garantisce la protezione delle sue fonti e ne tutela l’anonimato; in particolare tutela l’anonimato dei servizi delle attività informative esteri e delle autorità di sicurezza estere nonché delle persone esposte a pericolo perché acquisiscono informazioni concernenti l’estero. Sono escluse le persone alle quali, nell’ambito di un procedimento penale, sono imputati gravi crimini contro l’umanità o crimini di guerra. 2 Il SIC comunica alle autorità di perseguimento penale svizzere l’identità di una fonte umana domiciliata in Svizzera se alla persona in questione è imputato un reato perseguibile d’ufficio o se è indispensabile per far luce su un reato grave. 3 Per la protezione delle fonti devono essere considerati:
4 In caso di controversie decide il Tribunale penale federale. Per il rimanente si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. |