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Art. 43 Obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione
1 I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al servizio addetto all’esplorazione o al SIC i dati tecnici necessari per l’esecuzione dell’esplorazione di segnali via cavo. 2 In presenza di un mandato e del relativo nullaosta, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire i segnali al servizio addetto all’esplorazione. Sopprimono i criptaggi che hanno applicato. 3 I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mantenere il segreto riguardo ai mandati. 4 La Confederazione indennizza i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità in funzione dei costi per la fornitura dei segnali al servizio addetto all’esplorazione. |