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Art. 44 Principi
1 Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. 2 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. 3 Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione. 4 Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato. |