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Art. 46 Trattamento dei dati nei Cantoni
1 Le autorità d’esecuzione cantonali non gestiscono alcuna collezione di dati propria in applicazione della presente legge. 2 Se trattano dati entro le proprie competenze, i Cantoni provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all’esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione. 3 Le autorità d’esecuzione cantonali possono trasmettere valutazioni della situazione e dati ricevuti dal SIC se ciò è necessario alla valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole. Il Consiglio federale stabilisce a quali servizi possono essere trasmessi questi dati e in quale misura. |