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Art. 49 IASA SIC
1 Il Sistema di analisi integrale del SIC (IASA SIC) serve all’analisi dei dati a fini informativi. 2 IASA SIC contiene dati che riguardano i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1, eccettuati i dati relativi all’estremismo violento. 3 I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell’analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA SIC mediante procedura di richiamo. Con l’ausilio di IASA SIC possono intraprendere ricerche di dati in tutti i sistemi d’informazione del SIC ai quali sono autorizzati ad accedere. |