Art. 5 Principi dell’acquisizione di informazioni
1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico. 2 A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. 3 Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che:
4 Il SIC può acquisire dati personali all’insaputa delle persone interessate. 5 Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. 6 Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un’organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. 7 Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate. 8 Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi. |