Art. 55 Quattro P
1 Il SIC può gestire un sistema d’informazione per identificare determinate categorie di stranieri che entrano in Svizzera o escono dalla Svizzera e per stabilire le date della loro entrata e uscita (Quattro P). 2 Quattro P contiene dati raccolti nel quadro di controlli di frontiera e doganali presso i posti di confine e che servono a identificare le persone e a individuarne gli spostamenti. 3 I collaboratori del SIC incaricati di identificare persone nel quadro dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 hanno accesso a Quattro P mediante procedura di richiamo. 4 Il Consiglio federale stabilisce, in un elenco non pubblico, le categorie di persone da registrare in Quattro P; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento. |