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Art. 57 Memoria dei dati residui
1 La Memoria dei dati residui serve a memorizzare i dati che in occasione dell’assegnazione di cui all’articolo 48 non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema. 2 Se un’entrata di informazioni da archiviare nella Memoria dei dati residui contiene dati personali, la valutazione della sua rilevanza ed esattezza secondo l’articolo 45 capoverso 1 avviene per l’entrata nel suo insieme e non in relazione ai singoli dati personali. I dati personali sono valutati singolarmente quando vengono riversati in un altro sistema d’informazione. 3 I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell’analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso alla Memoria dei dati residui mediante procedura di richiamo. 4 La durata di conservazione dei dati è di dieci anni al massimo. |