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Art. 65 Verifica da parte del TAF
1 Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all’articolo 64 capoverso 3 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. 2 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell’informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. La medesima procedura si applica in caso di inosservanza della raccomandazione dell’IFPDT. Il SIC può impugnare la decisione con ricorso al Tribunale federale. |