Art. 68
1 Il SIC offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni. 2 Il Consiglio federale può, conformemente all’articolo 12 della legge federale del 26 giugno 199830 sull’archiviazione, prorogare ripetutamente e per una durata limitata il termine di protezione applicabile agli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri se questi formulano riserve su una loro eventuale consultazione. 3 In casi specifici, il SIC può consultare, durante il termine di protezione, i dati personali che ha consegnato all’Archivio federale per l’archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare un altro interesse pubblico preponderante. 4 Il SIC distrugge i dati e i documenti che l’Archivio federale considera privi di valore archivistico. 30 RS 152.1 |