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Art. 70 Direzione politica da parte del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti:
2 I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico. 3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e. |