Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 72 Lista d’osservazione
1 Nella lista d’osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna. 2 La presunzione è considerata fondata se un’organizzazione o un gruppo figura in una lista delle Nazioni Unite o dell’Unione europea; in tal caso, l’organizzazione o il gruppo in questione può essere inserito nella lista d’osservazione. 3 Le organizzazioni e i gruppi sono stralciati dalla lista d’osservazione quando:
4 Il Consiglio federale definisce in un’ordinanza i criteri per l’elaborazione della lista d’osservazione e stabilisce la frequenza della sua verifica. |