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Art. 76 Autorità di vigilanza indipendente
1 Il Consiglio federale istituisce un’autorità indipendente incaricata di vigilare sul SIC. 2 Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell’autorità di vigilanza indipendente per un mandato di sei anni. 3 Il mandato del capo dell’autorità di vigilanza si considera tacitamente rinnovato per un nuovo mandato di sei anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti. 4 Con un preavviso di sei mesi, il capo dell’autorità di vigilanza può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese. 5 Il Consiglio federale può destituire il capo dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato se:
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