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Art. 78 Compiti, diritti d’informazione e raccomandazioni dell’autorità di vigilanza indipendente
1 L’autorità di vigilanza indipendente vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia delle attività. 2 Essa coordina la propria attività con le attività di vigilanza parlamentare e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. 3 L’autorità di vigilanza indipendente informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato. 4 L’autorità di vigilanza indipendente ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili nonché a tutti i locali dei servizi sottoposti a vigilanza. Può esigere fotocopie dei documenti consultati. Nel quadro della propria attività di vigilanza può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l’accesso a documenti, sempreché vi sia un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza. 5 Per adempiere la propria attività, l’autorità di vigilanza può accedere a tutti i sistemi di informazione e a tutte le collezioni di dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può altresì accedere a dati personali degni di particolare protezione. I dati rilevati possono essere memorizzati solo fino al termine della verifica. I detentori delle varie collezioni di dati verbalizzano gli accessi alle collezioni. 6 L’autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni. 7 Il DDPS provvede all’attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, il DDPS la sottopone al Consiglio federale per decisione. |