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Art. 8 Dotazione di armi
1 Per il loro impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se la loro funzione e i loro compiti li espongono a pericoli particolari. 2 I collaboratori armati del SIC possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in misura proporzionata alle circostanze. 3 Il Consiglio federale determina le categorie di collaboratori del SIC autorizzati a portare un’arma e disciplina la loro istruzione. |