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Art. 80 Vigilanza e controllo da parte del Consiglio federale
1 Il DDPS informa periodicamente il Consiglio federale in merito alla situazione di minaccia e ai risultati delle attività del SIC. 2 Il Consiglio federale disciplina:
3 Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dal SIC che sono di una certa durata, hanno ripercussioni finanziarie sostanziali o dei quali il Consiglio federale dovrebbe essere a conoscenza per ragioni giuridiche o politiche. La riserva di approvazione vale anche per accordi amministrativi non scritti. Gli accordi divengono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione. 4 Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni. Il numero dei nuovi documenti d’identità rilasciati è presentato separatamente. 5 Annualmente, e secondo necessità, il Consiglio federale informa la DelCG in merito ai divieti di attività, ai risultati delle verifiche periodiche di cui all’articolo 73 capoverso 3 e ai divieti di organizzazioni. |