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Art. 9 Autorità d’esecuzione cantonali
1 Ogni Cantone designa un’autorità che collabora con il SIC per l’esecuzione della presente legge (autorità d’esecuzione cantonale). Il Cantone provvede affinché l’autorità designata possa eseguire senza indugio i mandati del SIC. 2 Il SIC assegna i mandati alle autorità d’esecuzione cantonali per scritto; in casi urgenti può assegnare oralmente i mandati e confermarli successivamente per scritto. |