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Art. 10 Informazione dei Cantoni
1 Periodicamente e in caso di eventi particolari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa le conferenze governative intercantonali in merito alla valutazione della situazione di minaccia. 2 Il SIC informa le autorità d’esecuzione cantonali in merito ai fatti che possono incidere sull’esecuzione dei loro compiti. |