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Art. 15 Fonti umane
1 Per fonti umane si intendono persone che:
2 Il SIC può indennizzare adeguatamente le fonti umane per la loro attività. Se è necessario per la protezione delle fonti o per l’acquisizione di ulteriori informazioni, tali indennità non sono considerate né reddito imponibile né reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 3 Il SIC adotta le misure necessarie per proteggere la vita e l’integrità fisica delle fonti umane. Tali misure possono essere adottate anche a favore di persone a loro vicine. 4 Al termine della collaborazione, il capo del DDPS può, in casi specifici, autorizzare il SIC ad assegnare alle fonti umane una copertura o un’identità fittizia se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l’integrità fisica. 5 Le misure di cui ai capoversi 3 e 4 sono limitate al periodo di tempo durante il quale sussiste un pericolo concreto. Eccezionalmente, è possibile rinunciare a una limitazione temporale o commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato se i rischi per gli interessati sono particolarmente elevati e si deve ritenere che perdureranno. |