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Art. 19 Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta
1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l’adempimento di compiti pubblici sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le informazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3. 2 Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:
3 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate a informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza. 4 Esse possono comunicare spontaneamente informazioni quando constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 2. 5 Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni, segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d’esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni. |
