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Art. 20 Obbligo speciale di informazione e di comunicazione
1 Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti:
2 Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alle domande del SIC e alle informazioni eventualmente fornite. Sono invece autorizzate ad informare gli organi superiori e gli organi di vigilanza. 3 Le autorità di cui al capoverso 1 comunicano spontaneamente informazioni al SIC quando constatano una minaccia concreta e grave per la sicurezza interna o esterna.14 4 Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Definisce l’estensione dell’obbligo di comunicazione e la procedura per fornire le informazioni. 14 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 12 mar. 2020, pubblicata il 24 mar. 2020, concerne solamente il testo francese (RU 2020 1057). |
