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Art. 22 Procedura in caso di divergenze d’opinione in merito all’obbligo di informazione e di comunicazione
1 In caso di divergenze d’opinione tra il SIC e un’altra unità dell’Amministrazione federale riguardo all’obbligo di informazione secondo l’articolo 19 o 20 decide in via definitiva l’autorità di vigilanza comune. 2 In caso di divergenze d’opinione tra il SIC e un’organizzazione, un organo o un’autorità non appartenente all’Amministrazione federale riguardo all’obbligo di informazione secondo l’articolo 19 o 20 decide il Tribunale amministrativo federale (TAF) secondo l’articolo 36a della legge del 17 giugno 200515 sul Tribunale amministrativo federale. |