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Art. 25 Obbligo speciale di informazione dei privati
1 Se è necessario per individuare, scongiurare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni o registrazioni indicate di seguito:
2 Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l’articolo 15 della legge federale del 18 marzo 201616 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).17 17 Nuovo testo giusta l’art. 46 n. 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |