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Art. 29 Procedura di autorizzazione
1 Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al TAF una domanda con:
2 Il presidente della corte competente del TAF decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC motivando succintamente la sua decisione; può affidare questo compito a un altro giudice. 3 Il presidente della corte competente del TAF non autorizza una misura di acquisizione di cui è stata fatta domanda qualora tale misura sia già stata autorizzata sulla base di un procedimento penale contro le persone di cui al capoverso 1 lettera b e l’inchiesta penale presenti una correlazione con la minaccia concreta sulla quale la misura di acquisizione del SIC intende fare chiarezza. I competenti giudici dei provvedimenti coercitivi nonché il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni forniscono al TAF le informazioni di cui ha bisogno. 4 Il presidente della corte competente del TAF può chiedere l’audizione di uno o più rappresentanti del SIC prima di decidere. 5 Il presidente della corte competente del TAF può concedere l’autorizzazione vincolandola a oneri oppure esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti. 6 L’autorizzazione è valida per tre mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo. 7 Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta al TAF una domanda motivata secondo il capoverso 1. 8 Il presidente della corte competente del TAF redige ogni anno un rapporto d’attività all’attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG). |